La giurisprudenza costituzionale sulle vaccinazioni obbligatorie durante la pandemia di COVID-19: un’intervista con il professore Vincenzo Baldini.

Il 22 marzo scorso si è tenuto presso l’Università di Cassino e del Lazio Meridionale il seminario di studio dal titolo “La giurisprudenza costituzionale sull’obbligo vaccinale nella pandemia da Covid-19”, promosso dal Prof. Vincenzo Baldini, professore ordinario di diritto costituzionale nel medesimo ateneo, responsabile del Laboratorio Dipartimentale “Diritti fondamentali”, direttore scientifico e responsabile della rivista scientifica telematica di fascia A “Diritti Fondamentali” (www.dirittifondamentali.it). Ci siamo presi la briga di intervistare il professore Baldini sull’esito dei lavori di questo incontro di grande attualità, le cui illuminanti riflessioni ci hanno confermato ancora di più l’importanza della questione.

Intervistatore (I): Chiarissimo professore, da dove nasce l’esigenza di questa iniziativa, in cui sono intervenuti non solo lei ma anche un nutrito gruppo di costituzionalisti? In altre parole, la proposta stessa di un seminario del genere già tradisce una certa tensione tra obbligo e diritti costituzionali.

Professore Baldini (B): La nostra università è stata una delle prime ad aver inteso proporre un dibattito scientifico su questo delicato tema e sulla giurisprudenza costituzionale più recente in materia. Questo tema, proprio per la sua delicatezza e forza divisiva, è rimasto piuttosto sullo sfondo anche del confronto scientifico. L’evento celebrato qualche giorno fa rappresenta, peraltro, una tappa ulteriore di un percorso di riflessione iniziato durante la fase dell’emergenza sanitaria. Ricordo un seminario svolto lo scorso anno a Firenze, organizzato dall’associazione “Contiamoci!”, a cui presero parte eminenti studiosi anche della medicina, in cui si disquisiva su quale avrebbero potuto essere le linee di giudizio della Corte costituzionale sulle questioni sollevate in tema, in particolare di obblighi vaccinali e di misure sanzionatorie previste per la sua inosservanza (sospensione del lavoratore senza retribuzione). Inoltre, c’erano i precedenti del Tribunale costituzionale federale tedesco che, a mio avviso, avrebbero potuto costituire per il giudice costituzionale italiano un importante precedente, seppure di segno negativo, su misure dello stesso tipo. In effetti, così è stato, e i timori espressi allora circa il rigetto delle questioni di incostituzionalità sollevate anche in Italia si sono rivelati fondati, alla luce delle sentenze del febbraio scorso.
Del resto, nel valutare l’orientamento del giudice costituzionale, è spesso condizionato, bisogna tener conto di come esso non si astenga dal considerare anche gli effetti politico-pratici delle proprie pronunce, in particolare per ciò che riguarda gli equilibri costituzionali complessivi. Questo non significa che il giudice costituzionale possa ignorare completamente gli effetti politici e sociali delle sue decisioni, ma che deve sempre fare attenzione a non sacrificare i principi costituzionali fondamentali sulla base di considerazioni di convenienza politica o di emergenza.

Nell’incontro di cui parliamo, abbiamo discusso in particolare delle sentenze della Corte costituzionale italiana del febbraio 2023 che hanno respinto le eccezioni di incostituzionalità sollevate da vari tribunali sul Decreto Legge 44/2021, che impone l’obbligo vaccinale per alcune categorie di lavoratori. In sintesi, la Corte ha ritenuto che l’obbligo vaccinale fosse giustificato dalla necessità di proteggere la salute pubblica durante la pandemia, ma ha anche stabilito che doveva essere accompagnato da adeguate misure di tutela dei diritti fondamentali, come il diritto alla salute, alla libertà personale e alla libertà di scelta terapeutica.

Abbiamo analizzato in dettaglio queste sentenze e le loro implicazioni per la giurisprudenza costituzionale sull’obbligo vaccinale e sulla protezione dei diritti fondamentali in generale. Abbiamo anche discusso delle possibili conseguenze delle sentenze sulla legislazione futura e sulle decisioni dei tribunali inferiori, così come delle sfide e delle opportunità che si presentano per la giurisprudenza costituzionale italiana in questo campo.

In generale, è emerso che la giurisprudenza costituzionale italiana deve trovare un equilibrio tra la tutela della salute pubblica e dei diritti fondamentali dei cittadini, evitando di sacrificare l’uno per l’altro. La Corte costituzionale ha dato un importante segnale in questo senso con le sue sentenze, ma resta ancora molto lavoro da fare per garantire che i diritti fondamentali siano sempre protetti durante la pandemia e oltre.

Non si tratta, quest’ultimo, di un paradigma giuridico in senso stretto, ma allo stesso modo non si può ignorare che esso, nella realtà, rientra tra gli elementi di cui tiene conto un giudice costituzionale.

I: L’incontro è stato incentrato per lo più sulle sentenze 14, 15 e 16 di febbraio di quest’anno, in cui la Corte costituzionale ha respinto le eccezioni di incostituzionalità del DL 44/2021 sollevate da vari tribunali. Ci può raccontare, in sintesi, cosa è emerso da questo incontro?

B: Come dicevo, questo seminario è una tappa di un percorso di riflessione che io stesso ho iniziato da quando è iniziata la vicenda con la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da parte del governo, cui è seguita subito una serie di provvedimenti limitativi (per usare un eufemismo) di diritti fondamentali. Progressivamente si è andata sviluppando una legislazione estremamente restrittiva di quasi tutti i diritti costituzionali, accompagnata da una comunicazione in cui risaltava l’approccio autoritativo del governo ai fini dell’esercizio – da quest’ultimo “concesso” – di spazi interstiziali di libertà nel quadro di un assetto dominato dalla regola generale del divieto (“noi concediamo di fare questo o quello…”). Ma le libertà costituzionali sono tali perché si affermano contro l’ingerenza dello Stato, sono pretese giuridiche soggettive, non concessioni del potere! Il governo ha poi intrapreso con decisione la strategia della prevenzione vaccinale, anche a fronte di dati provenienti dalla ricerca scientifica che cominciavano a mettere in chiara evidenza gli effetti collaterali potenzialmente dannosi per la salute individuale, parliamo di esiti di studi di autorevoli scienziati pubblicati su riviste internazionali accreditate. A tanto si aggiungeva la generale consapevolezza del limitato effetto profilattico dei vaccini, con durata contenuta nello spazio di tempi quasi irrisori, nonché della capacità di alcuni virus-varianti di bucare la copertura vaccinale. Tutto ciò rendeva ancora più insopportabili e incomprensibili a tanti le misure restrittive imposte dal governo.

I: Ci è sembrato che tutti i relatori siano stati omogenei nelle loro posizioni.

B: Onestamente, le decisioni della Corte costituzionale prestano il fianco a quelle critiche che nel corso del nostro seminario di studi sono state autorevolmente rilevate dai miei colleghi relatori. Anche la linearità delle argomentazioni esposte non è apparsa impeccabile. Così, l’accento critico ha prevalso in tutti gli interventi svolti, dato che queste sentenze appaiono senz’altro insoddisfacenti negli esiti e nell’esposizione delle ragioni – oltre che del metodo di giudizio – che li determinano. Ci sono diversi punti che avrebbero senz’altro meritato una maggiore sensibilità da parte della Corte costituzionale, mi riferisco, ad esempio, al mancato riconoscimento dell’assegno di mantenimento per il lavoratore sospeso in ragione del mancato adempimento dell’obbligo vaccinale. Ma anche riguardo al nodo del consenso informato, per non parlare della questione del metodo farmacovigilanza passiva, che il giudice remittente aveva a ragione ritenuto del tutto insoddisfacente, nonché dell’algoritmo per la determinazione del periodo di monitoraggio (due settimane) ai fini della rilevazione degli effetti (troppo breve).

Ho avuto l’impressione che la corte abbia seguito pedissequamente la narrazione degli organismi scientifici ausiliari, Istituto Superiore di Sanità e AIFA in particolare-

I: In effetti qualcuno dei relatori ha sottolineato come ci sia stata un’interpretazione dei fatti con una forte impronta ideologica da parte della suprema corte.

B: Non credo possa o debba parlarsi di matrice ideologica con riguardo alle posizioni di un giudice costituzionale. Come ho detto, la corte ha svolto una valutazione complessiva facendo rientrare tra gli elementi delle decisioni anche parametri di natura extra-giuridica.
Piuttosto occorre rilevare un dato interessante, nell’attesa che tra poco tempo la corte si pronunci nuovamente sulla questione dell’obbligo vaccinale. Alcuni tribunali -in primis, il GUP del Tribunale militare di Napoli- procedono attraverso il metodo dell’interpretazione costituzionalmente orientata dei parametri legislativi contestati e delle stesse norme costituzionali in una direzione di senso, però, contraria a quella esposta dal giudice costituzionale nelle sentt. 14 e 15, di recente emissione.. Si va delineando una sorte di “fuga dalla giurisprudenza costituzionale” che non può dirsi affatto incongruente o inopportuna.

I: La questione dell’obbligo vaccinale però è “sul tavolo” da molti anni, quali sono i nuovi elementi che l’obbligo vaccinale per il covid19 ha introdotto rispetto ai limiti costituzionali.

B: La corte negli anni ‘90 è stata molto chiara riguardo agli obblighi vaccinali, i tre requisiti indicati dallo stesso giudice costituzionale come indispensabili affinché esso possa ritenersi ammissibile un obbligo vaccinale sono i seguenti: preservare lo stato di salute di chi sia obbligato al vaccino; non incidere negativamente sullo stato di salute del vaccinato e, in fine, prevedere per il caso di danni gravi un equo indennizzo. Quest’ultimo caso era considerato, dunque, come un’eventualità, vale a dire qualcosa di non previsto né prevedibile. L’elemento nuovo della giurisprudenza della corte si basa sull’ammissione della costituzionalità di un obbligo vaccinale anche in relazione a vaccini che possano causare effetti gravi sulla salute di chi sia obbligato al trattamento. Spetta al legislatore, in virtù del disposto di cui all’art. 32 c. 2., Cost., la determinazione circa la scelta di introdurre o meno l’obbligo.
Certo la corte ha anche ribadito che la scelta di sottrarsi all’obbligo è legittima ma ha finito per valorizzare poco il senso di tale importante affermazione. In sintesi può dirsi che con queste sentenze la corte costituzionale si sia spostata su posizioni meno liberali rispetto al passato.

I: Quali sono le sfide con cui si dovrà confrontare la nostra costituzione rispetto alla direzione intrapresa dai governi a livello internazionale. Mi riferisco in particolare agli accordi internazionali riguardanti il passaporto vaccinale internazionale e alla concessione delle prerogative sulle politiche nazionali a favore organi sovranazionali.

La politica, anche nazionale, marcia in una direzione in cui sempre di più prevalgono i macro-interessi che finiscono con il relegare in una posizione di complementarietà funzionale il singolo. In questo senso occorre riflettere a lungo sull’attualità delle ragioni del costituzionalismo, che ha come riferimento essenziale lo Stato e i suoi poteri. Nella prospettiva che si va delineando di un governo “universale”, la costituzione dello Stato rischia di non avere più ragione di esistere.

Si dovrà andare forse verso nuove soluzioni organizzative e nuovi atti fondamentali di regolazione dei rapporti tra istituzioni e comunità sociale.
Il problema primo risiede essenzialmente nei rapporti tra sistema politico e comunità, è la democrazia il vero ammalato di questi tempi, per il quale non credo esista un vaccino. Credo occorra ripensare -se non rifondare- il patto sociale e favorire l’avvento di soggetti politici che non spezzino mai il legame con gli interessi della base, quel legame che oggi è venuto clamorosamente meno. Occorrono soggetti politici veramente rappresentativi, cioè più osmotici rispetto alle esigenze della comunità.

I: In questo quadro come si inseriscono la Convenzione Internazionale Dei Diritti Dell’Uomo, cosi come la Convezione di Oviedo sui diritti umani e la Biomedicina così come pure la Carta Dei Diritti Fondamentali Dell’unione Europea dove in tutte i trattamenti sanitari obbligatori sono espressamente vietati.

Il peso di questi documenti dipende molto dalla volontà degli Stati di assecondarne prospettive e contenuti gli stati, se vogliono possono facilmente “sfilarsi” dalla sfera di influenza di questi atti internazionali.

I: Montesquieu affermava “non la legge ma il suo spirito!”. A prescindere da tutti i tecnicismi, non crede che lo spirito della nostra costituzione sia stato un po’ troppo maltrattato ultimamente?

Si posso crederlo, ma non possiamo portare lo spirito in giudizio! Per me la Costituzione resta prima di tutto la Legge fondamentale dello Stato, seppure animata da ispirazioni e contenuti anche non normativi. Oggi forse questa dimensione etica della costituzione è divenuta poco perspicua ma i suoi principi e i diritti fondamentali sono regole giuridiche cogenti. La nostra costituzione è fondata sulla centralità della persona e sui suoi diritti mentre oggi la società è orientata a valorizzare soprattutto la dimensione assorbente dell’interesse generale, ritengo siano in atto -e anche inarrestabili- dinamiche di una vera e propria trasformazione costituzionale.